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Introduzione_Servizio_Ispettivo
Il Servizio Ispettivo
Nell'ambito della propria attivita' l'Autorita' di Vigilanza
sui Lavori Pubblici puo' richiedere alle amministrazioni
aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonche'
ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale,
impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e
chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare,
al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei
lavori; anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse,
puo' disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo di cui al
comma 10 e della collaborazione di altri organi dello Stato; puo'
disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonche' la
consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai
fini dell'istruttoria.
Tutte le notizie, le informazioni o i dati oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' sono tutelati,
sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio
anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari
dell'Autorita' , nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici
ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
Sulla scorta di quanto stabilito dalla Legge 109/94 e recepita con la L.R. 7/2002 e la L.R. 7/2003, l'Osservatorio ha, quindi, istituito un servizio per attività di controllo e vigilanza di all’art. 4 della Convenzione stipulata il 12.05.2003 tra la Regione Siciliana e l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
Per l’eventuale attività ispettiva l’Osservatorio interessa gli Ispettorati Tecnici dell’Assessorato LL.PP.
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